Condizioni Generali di Vendita
1 Condizioni generali di vendita
Tutti gli Ordini e i Contratti per la prestazione dei Servizi erogati da CSTA GROUP s.r.l. sono regolati, con pieno diritto, dalle presenti Condizioni generali di vendita/fornitura che diventano parte integrante delle Offerte e dei Contratti.
Solamente le presenti Condizioni generali di vendita saranno applicate ad esclusione delle condizioni diverse o aggiuntive indicate negli ordini o conferme d’ordine del Cliente/Committente). Per tutto quanto qui non espressamente disposto o previsto si applicheranno le norme del Codice Civile e le Leggi dello Stato Italiano.
2 Obblighi e responsabilità del Committente
CSTA GROUP s.r.l. agisce per le persone o gli Enti da cui riceve istruzioni a procedere (di seguito “il Committente”). Nessun’altra parte è autorizzata a impartire istruzioni, in particolare riguardo all’oggetto dei Servizi o alla fornitura di merci o prodotti, senza la previa autorizzazione da parte del Committente e in accordo con CSTA GROUP s.r.l.. Il Committente dovrà:
- assicurarsi che CSTA GROUP s.r.l. riceva istruzioni e informazioni sufficienti in tempo utile affinché i servizi richiesti possano essere erogati in modo efficiente;
- comunicare tempestivamente a CSTA GROUP s.r.l. eventuali variazioni rispetto a quanto indicato sull’offerta economica, per esempio sul numero e caratteristiche dei prodotti o servizi da fornire e/o sulla loro natura;
- fornire ai referenti o agli incaricati di CSTA GROUP s.r.l. gli eventuali accessi e assistenza necessari affinché i servizi richiesti possano essere prestati in modo efficiente;
- assicurarsi che vengano adottate tutte le misure di sicurezza necessarie relativamente alle condizioni di lavoro, ai siti e agli impianti durante la prestazione dei servizi, circostanze, queste, delle quali il Committente rimane il solo e unico responsabile sia nei confronti di CSTA GROUP s.r.l. sia nei confronti di terzi. E’ altresì obbligo del Committente segnalare a CSTA GROUP s.r.l., mediante apposito documento DUVRI (Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali), i rischi presenti sul luogo di lavoro, eventuali piani di emergenza, nominativi del personale presente sul luogo dell’intervento addetto al primo soccorso e alla gestione delle emergenze in caso di incendio. Eventuali rischi derivanti da attività da svolgersi in quota e/o in luoghi confinati o sospetti di inquinamento devono essere segnalati per iscritto a CSTA GROUP s.r.l. in fase di sottoscrizione delle Condizioni Generali e a seguito di ogni Offerta economica accettata da CSTA GROUP s.r.l. e dal Committente.
CSTA GROUP s.r.l. si riserva di effettuare un sopralluogo presso il sito di lavoro indicato dal Committente al fine di:
- intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di eliminare o porre rimedio a qualsiasi ostacolo o interruzione nell’esecuzione dei servizi richiesti;
- informare preventivamente CSTA GROUP s.r.l. di qualsivoglia rischio o pericolo, reale o potenziale, relativo a qualsiasi ordine, sito, campione o prova, ivi compresa, ad esempio, la presenza o il rischio di radiazioni, elementi o materiali tossici, nocivi o esplosivi, inquinamento o avvelenamento ambientali.
3 Trattamento dei dati personali
CSTA GROUP s.r.l., si obbliga alla riservatezza e alla protezione delle informazioni di proprietà del Committente, ai sensi del Regolamento UE 679/16. Per consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) il Committente può consultare il documento completo aggiornato presente sul sito internet aziendale all’indirizzo www.cstagroup.it.
4 Offerta
CSTA GROUP s.r.l. si riserva il diritto di modificare e/o revisionare l’Offerta in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Committente. I costi indicati nell’Offerta si intendono stimati e non effettivi, in quanto potrebbero variare in base ad eventuali difformità riscontrate nel corso dell'esecuzione dei lavori. CSTA GROUP s.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento l’importo convenuto nell’Offerta, previa motivata comunicazione scritta al Committente, ove – a titolo esemplificativo e non esaustivo - si rendessero necessarie maggiori attività a causa delle caratteristiche di un prodotto o servizio non conosciute e/o conoscibili al momento dell’invio dell’Offerta. In mancanza di formale offerta, costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di servizi o di fornitura di prodotti che pervengono direttamente dal Committente o che dal medesimo siano sottoscritti e l’eventuale consegna o recapito di campioni presso CSTA GROUP s.r.l. perché vengano sottoposti ad analisi chimiche o microbiologiche.
5 Accettazione dell’Offerta - Conclusione del Contratto
L’Offerta viene trasmessa al Committente su apposito modulo. Il Contratto tra CSTA GROUP s.r.l. e il Committente, avente come oggetto la fornitura dei Servizi e prodotti indicati nell’Offerta, si intenderà concluso con la restituzione, da parte del Committente, del Modulo dell’Offerta debitamente controfirmato per accettazione. Con la conclusione del Contratto si intendono accettate le presenti Condizioni Generali di fornitura, salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi. In ogni caso, l’Offerta e le Condizioni Generali di Fornitura si intenderanno accettate in ogni loro parte al momento della consegna, anche parziale, di prodotti e/o servizi da parte di CSTA GROUP s.r.l..
6 Subappalto di Servizi
CSTA GROUP s.r.l. si riserva il diritto di subappaltare l’esecuzione di Servizi. In tale ipotesi, con l’accettazione del Modulo dell’Offerta, il Cliente autorizza CSTA GROUP s.r.l. a subappaltare l’esecuzione dei Servizi a terzi. In caso di subappalto di qualsiasi servizio, il Committente viene preventivamente informato e comunque CSTA GROUP s.r.l. rimane responsabile nei confronti del Committente per qualsiasi servizio subappaltato a meno l'Azienda subappaltatrice non sia imposta dal Committente.
7 Esecuzione dei Servizi
I tempi per l’esecuzione dei Servizi da parte di CSTA GROUP s.r.l. si intendono meramente indicativi, non vincolando in alcun modo CSTA GROUP s.r.l.. I limiti di fornitura dei Servizi non dovranno essere sostanzialmente modificati dal Committente senza l’approvazione di CSTA GROUP s.r.l.. Nel caso in cui CSTA GROUP s.r.l. durante lo svolgimento dei lavori, ritenga che sia necessaria una modifica o un’aggiunta sostanziale per adempiere al Contratto, ne darà comunicazione scritta al Committente. CSTA GROUP s.r.l. non sarà responsabile della mancata esecuzione del Contratto o per ritardo nell’adempimento qualora ciò derivi da causa ad essa non imputabile o per mancanza di autorizzazione e/o informazioni da parte del Committente, o per sopraggiunta richiesta o necessità di modifiche rispetto a quanto stabilito nell'Offerta. Il Committente si impegna a fornire a CSTA GROUP s.r.l., prima dell'esecuzione delle attività commissionate, tutte le informazioni necessarie ad espletare correttamente i Servizi richiesti.
8 Consegna dei servizi o prodotti
I tempi di consegna sono indicati nel Modulo Offerta. L’invio al Committente sei servizi o prodotti commissionati avverrà normalmente entro i tempi indicati nell'Offerta, in giorni lavorativi, a decorrere dalla data di accettazione dell'Offerta, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni tecniche ed economiche. Eventuali richieste di consegna in tempi più brevi devono essere formalizzate per iscritto a CSTA GROUP s.r.l. al momento dell’accettazione dell’Offerta o della conclusione del Contratto.
9 Obbligo di riservatezza
CSTA GROUP s.r.l., il Committente e i loro rappresentanti si obbligano a mantenere il massimo riserbo e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui venissero a conoscenza e ogni documentazione relativa al Contratto o Rapporto di collaborazione, ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso. In virtù dell’espletamento del Contratto stipulato o del Rapporto in essere, sia di natura commerciale che tecnica, le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte. Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d’ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli di aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute, fatto salvo l’obbligo di fornire eventuali informazioni richieste dalle Autorità preposte. Inoltre, il Committente, per la specifica natura del Rapporto contrattuale in essere e per l’intera sua durata, si impegna a non richiedere informazioni, prodotti o consulenze a Fornitori/Clienti di CSTA GROUP s.r.l., direttamente o indirettamente per interposta Persona/Committente, se non specificatamente autorizzato.
10 Obblighi di sicurezza
CSTA GROUP s.r.l. si impegna a rispettare gli obblighi imposti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale è informato, formato e addestrato per le attività oggetto di Offerta, sottoposto a sorveglianza sanitaria come da protocolli sanitari dettati dal Medico Aziendale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di Regolarità Contributiva, ecc..
11 Condizioni di pagamento
I prezzi si intendono stabiliti in base ai listini, alle offerte, ai cambi, alle tariffe e alle condizioni delle imposte vigenti al momento di perfezionamento dell’Offerta. I pagamenti, salvo diverse condizioni indicate nel Contratto, sono eseguiti con modalità e dilazioni oggetto di accordi particolari, ed espressamente evidenziate nel modulo dell’Offerta economica.
12 Reclami
Il Cliente/Committente potrà sollevare contestazioni entro 8 giorni dall’avvenuta conclusione del servizio erogato da CSTA GROUP s.r.l.. Tutte le contestazioni del Servizio dovranno avvenire per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o posta PEC certificata, considerando valida la data di spedizione.
13 Foro competente
Per qualsiasi controversia non risolvibile in via amichevole e/o mediante la costituzione di un Arbitrato composto da persone qualificate nel settore specifico, scelte di comune accordo fra le parti contendenti, viene riconosciuta, da entrambi le parti, la competenza esclusiva dell’Autorità di Rovigo .
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